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La Riforma dello Sport, avviata con il D.lgs. 36/2021 e successivi decreti correttivi, ha ridisegnato in modo profondo il rapporto tra associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive dilettantistiche (SSD) e istituzioni. Nel 2026 il quadro è ormai a regime, ma tanti sodalizi stanno ancora integrando i nuovi obblighi nella loro operatività quotidiana. Questa guida raccoglie i punti essenziali, con l'obiettivo di trasformare gli adempimenti in una leva di miglioramento organizzativo.
1. Il nuovo quadro normativo
La riforma poggia su tre pilastri: il riconoscimento della finalità sportiva, il lavoro sportivo e la tutela dei tesserati. Alle ASD viene richiesta maggiore trasparenza gestionale, una tracciabilità puntuale delle attività e un rafforzamento dei sistemi di rendicontazione.
Il cambiamento non riguarda soltanto la parte amministrativa: coinvolge anche l'identità del sodalizio, che oggi deve saper dimostrare — statuto alla mano — la propria natura non lucrativa e la coerenza fra oggetto sociale e attività effettivamente svolta.
Le associazioni sportive dilettantistiche restano tendenzialmente enti del Terzo Settore quando iscritte al RUNTS, ma la doppia iscrizione — al RASD e al RUNTS — richiede una gestione documentale coordinata e senza sovrapposizioni.
2. Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)
Il RASD, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, ha sostituito il vecchio Registro CONI e rappresenta oggi lo strumento centrale per il riconoscimento ai fini sportivi. Ogni ASD/SSD è tenuta ad aggiornarne i dati con costanza: variazioni di statuto, cariche sociali, sede legale e disciplina sportiva praticata devono essere comunicate entro 30 giorni.
La regolare iscrizione al RASD è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali, ai contributi pubblici e per stipulare i contratti di lavoro sportivo. In assenza di iscrizione, le collaborazioni sportive non possono beneficiare del regime speciale previsto dal D.lgs. 36/2021.
3. Lavoratori e collaboratori sportivi
Il nodo più delicato della riforma riguarda i rapporti di lavoro. Le figure che collaborano in modo continuativo con l'associazione (istruttori, allenatori, direttori tecnici, dirigenti retribuiti) devono essere inquadrate in una delle forme previste dalla nuova disciplina del lavoro sportivo:
- Lavoro subordinato ordinario;
- Collaborazione coordinata e continuativa a carattere sportivo;
- Prestazione occasionale sportiva (fino ai limiti annui previsti dalla normativa);
- Volontariato puro, senza compenso ma con eventuale rimborso spese documentato.
La soglia di esenzione fiscale per le collaborazioni sportive è aggiornata periodicamente: verificare sempre il valore corrente prima di predisporre i contratti. Sopra la soglia, si applicano contribuzione INPS e prelievo IRPEF ordinari.
"Il lavoro sportivo non è più una zona grigia: contratti scritti, comunicazioni telematiche e libro unico del lavoro sportivo sono oggi elementi indispensabili."
4. Statuto e adeguamenti obbligatori
Lo statuto è il documento cardine dell'associazione ed è quello che l'organo di controllo (o il commercialista, in fase di verifica) legge per primo. Gli adeguamenti richiesti dalla Riforma riguardano principalmente:
- La chiara indicazione della finalità sportiva dilettantistica e delle discipline riconosciute;
- Il divieto di distribuzione di utili, anche indiretta;
- La disciplina delle cariche sociali, la loro elettività e gratuità (salvo eccezioni);
- La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altra ASD/SSD o ente non profit sportivo;
- L'introduzione delle disposizioni in materia di Safeguarding (D.lgs. 39/2021).
5. Adempimenti fiscali e contabili
Le associazioni sportive dilettantistiche continuano a beneficiare del regime L. 398/1991 quando ne ricorrono i requisiti (proventi commerciali entro la soglia annua e opzione formalizzata). La riforma non ha abrogato il regime, ma ne ha ridefinito i confini: gli obblighi di rendicontazione sono più stringenti e la separazione fra attività istituzionale e commerciale deve essere netta.
Anche il rendiconto annuale — spesso vissuto come formalità — è oggi un documento che il Dipartimento per lo Sport può richiedere in fase di controllo. Prepararlo con serietà, adottando un piano dei conti coerente, è un investimento sulla stabilità del sodalizio.
6. Il rapporto con il Terzo Settore
Molte ASD scelgono di iscriversi anche al RUNTS come Associazioni di Promozione Sociale (APS), sfruttando le opportunità di raccolta fondi, agevolazioni fiscali e accesso a bandi. Non è un percorso obbligatorio, ma quando l'associazione ha un forte impatto sociale sul territorio è una scelta strategica.
La doppia natura — sportiva e Terzo Settore — comporta una gestione documentale più complessa ma apre l'accesso a strumenti come il 5×1000, i social bonus e le detrazioni per le donazioni.
7. Checklist operativa per il 2026
Un breve elenco dei controlli da fare, oggi, nella tua associazione:
- Verifica la corretta iscrizione al RASD e l'aggiornamento delle cariche sociali;
- Rivedi lo statuto e assicurati che contenga tutte le clausole richieste dalla riforma;
- Mappa tutte le collaborazioni in essere e inquadrale nella tipologia corretta;
- Attiva il libro unico del lavoro sportivo, se necessario;
- Nomina il Responsabile Safeguarding e adotta il Codice di Condotta;
- Predisponi un rendiconto annuale chiaro e documentato;
- Valuta l'iscrizione al RUNTS come APS per accedere agli strumenti del Terzo Settore.
La Riforma non è un ostacolo: è l'occasione per rendere la propria associazione più solida, trasparente e proiettata al futuro. La differenza la fa il metodo con cui si affrontano gli adempimenti — e la volontà di trasformare gli obblighi in un vantaggio organizzativo.
Lina Trenti